(CODICE CIVILE-art. 2023)
                             Art. 2023. 
 
                  (Trasferimento mediante girata). 
 
  Salvo diverse disposizioni della legge, il titolo  nominativo  puo'
essere trasferito anche mediante girata autenticata da un notaio o da
un agente di cambio. 
 
  La girata deve essere datata e sottoscritta dal girante e contenere
l'indicazione  del  giratario.  Se  il  titolo  non  e'   interamente
liberato, e' necessaria anche la sottoscrizione del giratario. 
 
  Il trasferimento mediante girata non  ha  efficacia  nei  confronti
dell'emittente fino a che non ne sia fatta annotazione nel  registro.
Il giratario che si dimostra possessore del  titolo  in  base  a  una
serie continua di girate ha diritto  di  ottenere  l'annotazione  del
trasferimento nel registro dell'emittente.