(CODICE CIVILE-art. 2026)
                             Art. 2026. 
 
                              (Pegno). 
 
  La costituzione in pegno di un titolo nominativo puo'  farsi  anche
mediante consegna del titolo, girato con la clausola «in garanzia»  o
altra equivalente. 
 
  Il giratario in garanzia non puo' trasmettere ad altri il titolo se
non mediante girata per procura.