(CODICE CIVILE-art. 2027)
                             Art. 2027. 
 
                           (Ammortamento). 
 
  In caso di  smarrimento,  sottrazione  o  distruzione  del  titolo,
l'intestatario  o  il  giratario  di   esso   puo'   farne   denunzia
all'emittente e chiedere l'ammortamento  del  titolo  in  conformita'
delle norme relative ai titoli all'ordine. 
 
  In  caso  di  smarrimento,  sottrazione  o  distruzione  di  azioni
nominative, durante il termine stabilito dall'art. 2016 il ricorrente
puo' esercitare i diritti inerenti alle azioni, salva, se  del  caso,
la prestazione di una cauzione. 
 
  L'ammortamento estingue il titolo, ma non pregiudica le ragioni del
detentore verso chi ha ottenuto il nuovo titolo.