(CODICE CIVILE-art. 2028)
                             Art. 2028. 
 
                (Obbligo di continuare la gestione). 
 
  Chi, senza esservi obbligato, assume scientemente la gestione di un
affare altrui, e' tenuto a continuarla e a condurla a termine finche'
l'interessato non sia in grado di provvedervi da se stesso. 
 
  L'obbligo di continuare la gestione sussiste anche se l'interessato
muore  prima  che  l'affare  sia  terminato,  finche'  l'erede  possa
provvedere direttamente.