(CODICE CIVILE-art. 2030)
                             Art. 2030. 
 
                     (Obbligazioni del gestore). 
 
  Il gestore e' soggetto alle stesse obbligazioni  che  deriverebbero
da un mandato. 
 
  Tuttavia il giudice, in considerazione delle circostanze che  hanno
indotto  il  gestore  ad  assumere  la  gestione,  puo'  moderare  il
risarcimento dei danni ai quali questi  sarebbe  tenuto  per  effetto
della sua colpa.