(CODICE CIVILE-art. 2031)
                             Art. 2031. 
 
                    (Obblighi dell'interessato). 
 
  Qualora la gestione sia  stata  utilmente  iniziata,  l'interessato
deve adempiere le obbligazioni che il gestore ha assunte in  nome  di
lui, deve tenere indenne il gestore di quelle assunte dal medesimo in
nome proprio e rimborsargli tutte le spese necessarie o utili con gli
interessi dal giorno in cui le spese stesse sono state fatte. 
 
  Questa disposizione non si applica agli atti di  gestione  eseguiti
contro il divieto dell'interessato,  eccetto  che  tale  divieto  sia
contrario alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume.