Art. 519. A parziale modifica dell'art. 141, ultimo comma nelle miniere soggette a classifica di cui al presente titolo i pozzi principali, profondi oltre cinquanta metri, che servono normalmente per il transito del personale fra la superficie e le lavorazioni sotterranee, e quelli destinati quale seconda via di sicurezza di uscita a giorno devono essere muniti di apparecchi di estrazione meccanica, atti al trasporto delle persone e mantenuti sempre in condizioni di efficienza e di pronta utilizzazione. Ai fini della disposizione del comma precedente sono considerati "pozzi principali" quelli che conducono alla superficie e gli altri pozzi interni utilizzati per la circolazione normale del personale. La disposizione del primo comma, non si applica alle miniere soggette a classifica per gas infiammabili, tossici o altrimenti nocivi, il cui personale addetto ai lavori del sotterraneo non superi cinquanta unita' nel turno piu' numeroso. Nei confronti di queste ultime miniere gli impianti di trasporto meccanico del personale di cui ai commi precedenti, sono obbligatori per pozzi aventi profondita' superiori a cento metri.