Art. 519. 
 
  A parziale modifica  dell'art.  141,  ultimo  comma  nelle  miniere
soggette a classifica di cui al presente titolo i  pozzi  principali,
profondi oltre  cinquanta  metri,  che  servono  normalmente  per  il
transito  del  personale  fra  la   superficie   e   le   lavorazioni
sotterranee, e quelli destinati quale seconda  via  di  sicurezza  di
uscita a giorno devono essere  muniti  di  apparecchi  di  estrazione
meccanica, atti al trasporto delle  persone  e  mantenuti  sempre  in
condizioni di efficienza e di pronta utilizzazione. 
  Ai fini della disposizione del comma  precedente  sono  considerati
"pozzi principali" quelli che conducono alla superficie e  gli  altri
pozzi interni utilizzati per la circolazione normale del personale. 
  La disposizione del  primo  comma,  non  si  applica  alle  miniere
soggette a classifica per  gas  infiammabili,  tossici  o  altrimenti
nocivi, il cui personale addetto ai lavori del sotterraneo non superi
cinquanta unita' nel turno piu' numeroso.  Nei  confronti  di  queste
ultime miniere gli impianti di trasporto meccanico del  personale  di
cui  ai  commi  precedenti,  sono  obbligatori   per   pozzi   aventi
profondita' superiori a cento metri.