Art. 520. 
 
  Nei  pozzi  principali  deve  essere  installato  un  impianto   di
segnalazione  elettrica  integrato  da   impianto   di   segnalazione
telefonica. 
  Gli impianti elettrici di  segnalazione,  nei  pozzi  provvisti  di
stazioni intermedie, devono essere muniti di dispositivo speciale che
permetta, in qualunque momento, di fare  comunicazioni  dirette  agli
arganisti in caso di allarme.