(CODICE CIVILE-art. 2033)
                             Art. 2033. 
 
                        (Indebito oggettivo). 
 
  Chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere cio'
che ha pagato. Ha inoltre diritto ai  frutti  e  agli  interessi  dal
giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure,
se questi era in buona fede, dal giorno della domanda.