(CODICE CIVILE-art. 2034)
                             Art. 2034. 
 
                      (Obbligazioni naturali). 
 
  Non e' ammessa la ripetizione di  quanto  e'  stato  spontaneamente
prestato in esecuzione di doveri  morali  o  sociali,  salvo  che  la
prestazione sia stata eseguita da un incapace. 
 
  I doveri indicati dal comma precedente, e ogni  altro  per  cui  la
legge non accorda azione ma esclude la ripetizione  di  cio'  che  e'
stato spontaneamente pagato, non producono altri effetti.