(CODICE CIVILE-art. 2036)
                             Art. 2036. 
 
                       (Indebito soggettivo). 
 
  Chi ha pagato un debito altrui, credendosi debitore in  base  a  un
errore scusabile, puo' ripetere cio' che ha  pagato,  sempre  che  il
creditore non si sia  privato  in  buona  fede  del  titolo  o  delle
garanzie del credito. 
 
  Chi ha ricevuto l'indebito e' anche tenuto a restituire i frutti  e
gli interessi dal giorno del pagamento, se era in mala  fede,  o  dal
giorno della domanda, se era in buona fede. 
 
  Quando la ripetizione non e' ammessa, colui che ha pagato  subentra
nei diritti del creditore.