(CODICE CIVILE-art. 2038)
                             Art. 2038. 
 
          (Alienazione della cosa ricevuta indebitamente). 
 
  Chi, avendo ricevuto la cosa in buona fede, l'ha alienata prima  di
conoscere  l'obbligo  di  restituirla  e'  tenuto  a  restituire   il
corrispettivo conseguito. Se questo e' ancora dovuto,  colui  che  ha
pagato l'indebito subentra nel diritto dell'alienante.  Nel  caso  di
alienazione a titolo gratuito, il terzo acquirente e' obbligato,  nei
limiti del suo arricchimento, verso colui che ha pagato l'indebito. 
 
  Chi ha alienato  la  cosa  ricevuta  in  mala  fede,  o  dopo  aver
conosciuto l'obbligo di restituirla, e' obbligato  a  restituirla  in
natura o a corrisponderne il valore. Colui che ha  pagato  l'indebito
puo' pero' esigere il corrispettivo  dell'alienazione  e  puo'  anche
agire direttamente per conseguirlo. Se l'alienazione e' stata fatta a
titolo  gratuito,  l'acquirente,  qualora   l'alienante   sia   stato
inutilmente escusso, e'  obbligato,  nei  limiti  dell'arricchimento,
verso colui che ha pagato l'indebito.