(CODICE CIVILE-art. 2039)
                             Art. 2039. 
 
                 (Indebito ricevuto da un incapace). 
 
  L'incapace che ha ricevuto l'indebito, anche in mala fede,  non  e'
tenuto che nei limiti in cui cio' che ha ricevuto e' stato rivolto  a
suo vantaggio.