(CODICE CIVILE-art. 2040)
                             Art. 2040. 
 
               (Rimborso di spese e di miglioramenti). 
 
  Colui al quale e' restituita la cosa  e'  tenuto  a  rimborsare  il
possessore delle spese e dei miglioramenti, a  norma  degli  articoli
1149, 1150, 1151 e 1152.