Art. 1229 
               Periodi di permanenza minima nel grado 
 
1.  Gli  anni  di  anzianita'  minima  nel   grado,   richiesta   per
l'inserimento degli ufficiali nell'aliquota di valutazione a  scelta,
sono i seguenti: 
a) capitano: 6 anni; 
b) tenente colonnello: 
1) 5 anni, per la 1^ aliquota di valutazione, che comprende i tenenti
colonnelli con 5 e 6 anni di anzianita' nel grado; 
2) 7 anni, per la 2^ aliquota di valutazione, che comprende i tenenti
colonnelli con 7, 8 e 9 anni di anzianita' nel grado; 
3) 13 anni, per la  3^  aliquota  di  valutazione,  che  comprende  i
tenenti colonnelli con anzianita' di grado  pari  o  superiore  a  13
anni. 
c) colonnello: 6 anni; 
d) generale di brigata: 4 anni; 
e) generale di divisione: 3 anni. 
2. Gli  anni  di  anzianita'  minima  nel  grado,  richiesta  per  la
promozione ad anzianita', sono i seguenti: 
a) sottotenente: 2 anni; 
b) tenente: 4 anni; 
c) capitano: 9 anni; 
d) maggiore: 5 anni.