Art. 521. Nei sotterranei classificati grisutosi e' vietato l'impiego dei motori a combustione interna, salvo che per quelli a ciclo Diesel. Nei sotterranei grisutosi, quando concorrono congiuntamente le condizioni previste all'art. 507, lettere b), c), d), e), f) per la trazione elettrica a filo e dello art. 266 per la ventilazione, e' consentito l'impiego di locomotive Diesel destinate al carreggio e sprovviste di dispositivo antideflagrante, qualora tale impiego sia rigorosamente limitato alle sole vie di entrata d'aria a monte di ogni cantiere. Spetta all'ingegnere capo di riconoscere l'esistenza delle concorrenti condizioni di cui al comma precedente. Si applicano, in tal caso, le disposizioni di cui ai commi secondo, terzo, quarto, quinto, sesto e settimo dell'art. 507. Con ordine di servizio il direttore precisa: 1) le caratteristiche ed i limiti della via di carreggio entro i quali si svolge il servizio di trazione; 2) le prescrizioni relative all'esercizio, alle ispezioni normali ed alle verifiche di efficienza delle suddette locomotive; 3) le modalita' e la frequenza degli accertamenti dei tenori di ossido di carbonio contenuti nei gas di scappamento non diluiti dalle stesse locomotive; 4) la potenza e la velocita' massima della locomotiva; 5) i luoghi, le modalita' e la frequenza degli accertamenti di ossido di carbonio nei vari tronchi della via di carreggio percorsa dalla locomotiva. I dati ed ogni altro elemento emersi dall'applicazione delle istruzioni di cui ai precedenti numeri 2), 3) e 5) devono essere riportati, con la relativa data e firma della persona responsabile, in registro. L'ordine di servizio suddetto deve essere comunicato al Distretto minerario almeno un mese prima della sua entrata in vigore ed e' soggetto ad approvazione dell'ingegnere capo. Il direttore notifica al personale preposto ai servizi di ventilazione e trasporto tale ordine di servizio.