Art. 521. 
 
  Nei sotterranei classificati grisutosi  e'  vietato  l'impiego  dei
motori a combustione interna, salvo che per quelli a ciclo Diesel. 
  Nei sotterranei  grisutosi,  quando  concorrono  congiuntamente  le
condizioni previste all'art. 507, lettere b), c), d), e), f)  per  la
trazione elettrica a filo e dello art. 266 per  la  ventilazione,  e'
consentito l'impiego di locomotive Diesel destinate  al  carreggio  e
sprovviste di dispositivo antideflagrante, qualora tale  impiego  sia
rigorosamente limitato alle sole vie di entrata  d'aria  a  monte  di
ogni cantiere. 
  Spetta  all'ingegnere  capo  di   riconoscere   l'esistenza   delle
concorrenti condizioni di cui al comma precedente. 
  Si applicano, in tal caso, le disposizioni di cui ai commi secondo,
terzo, quarto, quinto, sesto e settimo dell'art. 507. 
  Con ordine di servizio il direttore precisa: 
    1) le caratteristiche ed i limiti della via di carreggio entro  i
quali si svolge il servizio di trazione; 
    2) le prescrizioni relative all'esercizio, alle ispezioni normali
ed alle verifiche di efficienza delle suddette locomotive; 
    3) le modalita' e la frequenza degli accertamenti dei  tenori  di
ossido di carbonio contenuti nei gas di scappamento non diluiti dalle
stesse locomotive; 
    4) la potenza e la velocita' massima della locomotiva; 
    5) i luoghi, le modalita' e la frequenza  degli  accertamenti  di
ossido di carbonio nei vari tronchi della via di  carreggio  percorsa
dalla locomotiva. 
  I dati  ed  ogni  altro  elemento  emersi  dall'applicazione  delle
istruzioni di cui ai precedenti numeri 2),  3)  e  5)  devono  essere
riportati, con la relativa data e firma della  persona  responsabile,
in registro. 
  L'ordine di servizio suddetto deve essere comunicato  al  Distretto
minerario almeno un mese prima della sua  entrata  in  vigore  ed  e'
soggetto ad approvazione dell'ingegnere capo. 
  Il  direttore  notifica  al  personale  preposto  ai   servizi   di
ventilazione e trasporto tale ordine di servizio.