Art. 523. 
 
  E' vietato nei sotterranei grisutosi il  deposito  di  combustibili
liquidi, anche se destinati all'alimentazione  delle  locomotive,  in
quantita' superiori al fabbisogno di un turno di lavoro. 
  Per l'ammissione  nel  sotterraneo  delle  suddette  mi  fiere  dei
combustibili  liquidi  ed  il  loro  travaso   nei   serbatoi   delle
locomotive, vale il disposto dell'art. 571. 
  Gli impianti elettrici installati  nelle  stazioni  di  deposito  e
manutenzione delle locomotive nei sotterranei grisutosi devono essere
di tipo antideflagrante. 
  Alle suddette stazioni o depositi si  applicano  in  ogni  caso  le
disposizioni di cui agli articoli 188 e 268.