Art. 523. E' vietato nei sotterranei grisutosi il deposito di combustibili liquidi, anche se destinati all'alimentazione delle locomotive, in quantita' superiori al fabbisogno di un turno di lavoro. Per l'ammissione nel sotterraneo delle suddette mi fiere dei combustibili liquidi ed il loro travaso nei serbatoi delle locomotive, vale il disposto dell'art. 571. Gli impianti elettrici installati nelle stazioni di deposito e manutenzione delle locomotive nei sotterranei grisutosi devono essere di tipo antideflagrante. Alle suddette stazioni o depositi si applicano in ogni caso le disposizioni di cui agli articoli 188 e 268.