(CODICE CIVILE-art. 2041)
                             Art. 2041. 
 
                 (Azione generale di arricchimento). 
 
  Chi, senza una giusta causa, si e' arricchito a danno  di  un'altra
persona e' tenuto,  nei  limiti  dell'arricchimento,  a  indennizzare
quest'ultima della correlativa diminuzione patrimoniale. 
 
  Qualora l'arrichimento abbia  per  oggetto  una  cosa  determinata,
colui che l'ha  ricevuta  e'  tenuto  a  restituirla  in  natura,  se
sussiste al tempo della domanda.