Art. 328. 
 
  Gli impianti di messa a terra devono essere verificati prima  della
messa in servizio e periodicamente ad intervalli non superiori a  due
anni, allo scopo di accertarne lo stato di efficienza. 
  Per le officine e cabine elettriche, le verifiche periodiche di cui
al primo comma devono essere eseguite almeno ogni cinque anni, tranne
nei casi di impianti di messa a terra artificiali per i quali  rimane
fermo l'intervallo di due anni.