(CODICE CIVILE-art. 2045)
                             Art. 2045. 
 
                       (Stato di necessita'). 
 
  Quando chi ha compiuto il fatto dannoso vi e' stato costretto dalla
necessita' di salvare se' o altri dal pericolo attuale  di  un  danno
grave alla persona, e il pericolo non e' stato da lui volontariamente
causato ne'  era  altrimenti  evitabile,  al  danneggiato  e'  dovuta
un'indennita', la cui misura e' rimessa  all'equo  apprezzamento  del
giudice.