(CODICE CIVILE-art. 2046)
                             Art. 2046. 
 
                 (Imputabilita' del fatto dannoso). 
 
  Non risponde delle conseguenze dal fatto dannoso chi non  aveva  la
capacita' d'intendere o di volere al momento in cui lo ha commesso, a
meno che lo stato d'incapacita' derivi da sua colpa.