(CODICE CIVILE-art. 2047)
                             Art. 2047. 
 
                  (Danno cagionato dall'incapace). 
 
  In caso di danno cagionato da persona incapace di  intendere  o  di
volere, il risarcimento e' dovuto da chi e' tenuto alla  sorveglianza
dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto. 
 
  Nel caso in  cui  il  danneggiato  non  abbia  potuto  ottenere  il
risarcimento da chi e'  tenuto  alla  sorveglianza,  il  giudice,  in
considerazione  delle  condizioni  economiche   delle   parti,   puo'
condannare l'autore del danno a un'equa indennita'.