(CODICE CIVILE-art. 2048)
                             Art. 2048. 
 
(Responsabilita' dei genitori,  dei  tutori,  dei  precettori  e  dei
                          maestri d'arte). 
 
  Il padre e la madre, o  il  tutore,  sono  responsabili  del  danno
cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o  delle
persone soggette  alla  tutela,  che  abitano  con  essi.  La  stessa
disposizione si applica all'affiliante. 
 
  I precettori e coloro che insegnano  un  mestiere  o  un'arte  sono
responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro  allievi
e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. 
 
  Le persone  indicate  dai  commi  precedenti  sono  liberate  dalla
responsabilita' soltanto se provano di non aver  potuto  impedire  il
fatto.