(CODICE CIVILE-art. 2050)
                             Art. 2050. 
 
     (Responsabilita' per l'esercizio di attivita' pericolose). 
 
  Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento  di  un'attivita'
pericolosa, per sua natura o per la natura dei  mezzi  adoperati,  e'
tenuto al risarcimento, se non  prova  di  avere  adottato  tutte  le
misure idonee a evitare il danno.