Art. 2050.
(Responsabilita' per l'esercizio di attivita' pericolose).
Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un'attivita'
pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, e'
tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le
misure idonee a evitare il danno.