(CODICE CIVILE-art. 2055)
                             Art. 2055. 
 
                     (Responsabilita' solidale). 
 
  Se il fatto dannoso  e'  imputabile  a  piu'  persone,  tutte  sono
obbligate in solido al risarcimento del danno. 
 
  Colui che ha risarcito il danno ha regresso contro  ciascuno  degli
altri, nella misura determinata dalla gravita' della rispettiva colpa
e dall'entita' delle conseguenze che ne sono derivate. 
 
  Nel dubbio, le singole colpe si presumono uguali.