Art. 2055. (Responsabilita' solidale). Se il fatto dannoso e' imputabile a piu' persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno. Colui che ha risarcito il danno ha regresso contro ciascuno degli altri, nella misura determinata dalla gravita' della rispettiva colpa e dall'entita' delle conseguenze che ne sono derivate. Nel dubbio, le singole colpe si presumono uguali.