(CODICE CIVILE-art. 2056)
                             Art. 2056. 
 
                      (Valutazione dei danni). 
 
  Il risarcimento dovuto al danneggiato si deve  determinare  secondo
le disposizioni degli articoli 1223, 1226 e 1227. 
 
  Il lucro cessante e' valutato dal giudice  con  equo  apprezzamento
delle circostanze del caso.