(CODICE CIVILE-art. 2057)
                             Art. 2057. 
 
                         (Danni permanenti). 
 
  Quando  il  danno  alle  persone   ha   carattere   permanente   la
liquidazione puo'  essere  fatta  dal  giudice,  tenuto  conto  delle
condizioni delle parti e della natura del danno, sotto forma  di  una
rendita vitalizia. In  tal  caso  il  giudice  dispone  le  opportune
cautele.