(CODICE CIVILE-art. 2058)
                             Art. 2058. 
 
                 (Risarcimento in forma specifica). 
 
  Il danneggiato puo' chiedere la reintegrazione in forma  specifica,
qualora sia in tutto o in parte possibile. 
 
  Tuttavia il giudice puo' disporre che il risarcimento avvenga  solo
per equivalente, se la  reintegrazione  in  forma  specifica  risulta
eccessivamente onerosa per il debitore.