Art. 2058.
(Risarcimento in forma specifica).
Il danneggiato puo' chiedere la reintegrazione in forma specifica,
qualora sia in tutto o in parte possibile.
Tuttavia il giudice puo' disporre che il risarcimento avvenga solo
per equivalente, se la reintegrazione in forma specifica risulta
eccessivamente onerosa per il debitore.