Art. 329. 
 
  Non sono ammesse installazioni elettriche, salvo quanto e' disposto
negli articoli 330  e  331,  nei  luoghi  ove  esistono  pericoli  di
esplosione o di incendio in dipendenza: 
    a) della presenza  o  sviluppo  di  gas  o  miscele  esplosive  o
infiammabili; 
    b) della  fabbricazione,  manipolazione  o  deposito  di  materie
esplosive. 
  Il  presente  articolo  non   si   applica   nei   riguardi   delle
installazioni elettriche costituenti parti integranti  ed  essenziali
dei processi chimici di produzione,  sempre  che  siano  adottate  le
necessarie misure di sicurezza.