Art. 329.
Non sono ammesse installazioni elettriche, salvo quanto e' disposto
negli articoli 330 e 331, nei luoghi ove esistono pericoli di
esplosione o di incendio in dipendenza:
a) della presenza o sviluppo di gas o miscele esplosive o
infiammabili;
b) della fabbricazione, manipolazione o deposito di materie
esplosive.
Il presente articolo non si applica nei riguardi delle
installazioni elettriche costituenti parti integranti ed essenziali
dei processi chimici di produzione, sempre che siano adottate le
necessarie misure di sicurezza.