Art. 329. Non sono ammesse installazioni elettriche, salvo quanto e' disposto negli articoli 330 e 331, nei luoghi ove esistono pericoli di esplosione o di incendio in dipendenza: a) della presenza o sviluppo di gas o miscele esplosive o infiammabili; b) della fabbricazione, manipolazione o deposito di materie esplosive. Il presente articolo non si applica nei riguardi delle installazioni elettriche costituenti parti integranti ed essenziali dei processi chimici di produzione, sempre che siano adottate le necessarie misure di sicurezza.