Art. 130 
                    Processo verbale di consegna 
 
 1. Il processo verbale di consegna contiene i segue riti elementi: 
a) le condizioni e circostanze  speciali  locali  riconosciute  e  le
   operazioni eseguite, come  i  tracciamenti,  gli  accertamenti  di
   misura, i collocamenti di sagome e capisaldi; 
b) le  aree,  le  cave,  i  locali  ed  i  mezzi   d'opera   concessi
   all'appaltatore per la esecuzione dei lavori; al processo  verbale
   di consegna vanno uniti i profili delle cave in numero sufficiente
   per poter in ogni tempo calcolare il volume totale  del  materiale
   estratto; 
c) la dichiarazione che l'area su cui devono eseguirsi  i  lavori  e'
   libera da persone e cose e, in ogni caso, salvo l'ipotesi  di  cui
   al comma 7, che lo stato attuale e' tale da non impedire l'avvio e
   la prosecuzione dei lavori. 
  2. Qualora, per  l'estensione  delle  aree  o  dei  locali,  o  per
l'importanza dei mezzi d'opera, occorra procedere in piu' luoghi e in
piu'  tempi  ai  relativi  accertamenti,  questi  fanno  tutti  parte
integrante del processo verbale di consegna. 
  3. Qualora la consegna sia eseguita  ai  sensi  dell'articolo  129,
comma 4, il processo verbale indica a quali  materiali  l'appaltatore
deve provvedere e quali lavorazioni deve immediatamente  iniziare  in
relazione al programma  di  esecuzione  presentato  dall'impresa.  Ad
intervenuta stipula del contratto il direttore dei lavori  revoca  le
eventuali limitazioni. 
  .4. Il processo verbale e' redatto in doppio esemplare firmato  dal
direttore dei lavori e dall'appaltatore. Dalla data di  esso  decorre
il termine utile per il compimento dei lavori. 
  5. Un esemplare del verbale di consegna e inviato  al  responsabile
del procedimento, che ne rilascia copia conforme all'appaltatore, ove
questa lo richieda. 
  6. Il capitolato speciale dispone che la consegna dei lavori  possa
farsi in piu' volte  con  successivi  verbali  di  consegna  parziale
quando la natura o l'importanza dei lavori o dell'opera lo  richieda,
ovvero si preveda una temporanea indisponibilita' delle aree o  degli
immobili. In caso di urgenza, l'appaltatore comincia i lavori per  le
sole parti gia' consegnate. La data di consegna a tutti  gli  effetti
di legge e' quella dell'ultimo verbale di consegna parziale. 
  7.  In  caso  di  consegna  parziale  l'appaltatore  e'  tenuto   a
presentare un programma di  esecuzione  dei  lavori  che  preveda  la
realizzazione  prioritaria  delle  lavorazioni  sulle  aree  e  sugli
immobili disponibili. Realizzati i  lavori  previsti  dal  programma,
qualora  permangano  le  cause  di  indisponibilita'  si  applica  la
disciplina dell'articolo 133.