Articolo 196
Controllo di gestione
1. Al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati
la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche,
l'imparzialita' ed il buon andamento della pubblica amministrazione e
la trasparenza dell'azione amministrativa, gli enti locali applicano
il controllo di gestione secondo le modalita' stabilite dal presente
titolo, dai propri statuti e regolamenti di contabilita'.
2. Il controllo di gestione e' la procedura diretta a verificare lo
stato di attuazione degli obiettivi programmanti e, attraverso
l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e
la quantita' e qualita' dei servizi offerti, la funzionalita'
dell'organizzazione dell'ente, l'efficacia, l'efficienza ed il
livello di economicita' nell'attivita' di realizzazione dei predetti
obiettivi.