Articolo 196 
                        Controllo di gestione 
 
1. Al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi  programmati
la  corretta  ed  economica   gestione   delle   risorse   pubbliche,
l'imparzialita' ed il buon andamento della pubblica amministrazione e
la trasparenza dell'azione amministrativa, gli enti locali  applicano
il controllo di gestione secondo le modalita' stabilite dal  presente
titolo, dai propri statuti e regolamenti di contabilita'. 
 
2. Il controllo di gestione e' la procedura diretta a  verificare  lo
stato  di  attuazione  degli  obiettivi  programmanti  e,  attraverso
l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi  e
la  quantita'  e  qualita'  dei  servizi  offerti,  la  funzionalita'
dell'organizzazione  dell'ente,  l'efficacia,  l'efficienza   ed   il
livello di economicita' nell'attivita' di realizzazione dei  predetti
obiettivi.