Articolo 197
Modalita' del controllo di gestione
1. Il controllo di gestione, di cui all'articolo 147, comma 1 lettera
b), ha per oggetto l'intera attivita' amministrativa e gestionale
delle province, dei comuni delle comunita' montane, delle unioni dei
comuni e delle citta' metropolitane ed e' svolto con una cadenza
periodica definita dal regolamento di contabilita' dell'ente.
2. Il controllo di gestione si articola almeno in tre fasi:
a) predisposizione di un piano dettagliato di obiettivi;
b) rilevazione dei dati relativi ai costi ed ai proventi nonche'
rilevazione dei risultati raggiunti;
c) valutazione dei dati predetti in rapporto al piano degli
obiettivi al fine di verificare il loro stato di attuazione e di
misurare l'efficacia, l'efficienza ed il grado di economicita'
dell'azione intrapresa.
3. Il controllo di gestione e' svolto in riferimento ai singoli
servizi e centri di costo, ove previsti, verificando in maniera
complessiva e per ciascun servizio i mezzi finanziari acquisiti, i
costi dei singoli fattori produttivi, i risultati qualitativi e
quantitativi ottenuti e, per i servizi a carattere produttivo, i
ricavi.
4. La verifica dell'efficacia, dell'efficienza, e della economicita'
dell'azione amministrativa e' svolta rapportando le risorse acquisite
ed i costi dei servizi, ove possibile per unita' di prodotto, ai dati
risultanti dal rapporto annuale sui parametri gestionali dei servizi
degli enti locali di cui all'articolo 228, comma 7.