Articolo 197 
                 Modalita' del controllo di gestione 
 
1. Il controllo di gestione, di cui all'articolo 147, comma 1 lettera
b), ha per oggetto l'intera  attivita'  amministrativa  e  gestionale
delle province, dei comuni delle comunita' montane, delle unioni  dei
comuni e delle citta' metropolitane ed  e'  svolto  con  una  cadenza
periodica definita dal regolamento di contabilita' dell'ente. 
   2. Il controllo di gestione si articola almeno in tre fasi: 
   a) predisposizione di un piano dettagliato di obiettivi; 
   b) rilevazione dei dati relativi ai costi ed ai  proventi  nonche'
rilevazione dei risultati raggiunti; 
   c) valutazione dei  dati  predetti  in  rapporto  al  piano  degli
obiettivi al fine di verificare il loro  stato  di  attuazione  e  di
misurare  l'efficacia,  l'efficienza  ed  il  grado  di  economicita'
dell'azione intrapresa. 
3. Il controllo di gestione  e'  svolto  in  riferimento  ai  singoli
servizi e centri di  costo,  ove  previsti,  verificando  in  maniera
complessiva e per ciascun servizio i mezzi  finanziari  acquisiti,  i
costi dei singoli  fattori  produttivi,  i  risultati  qualitativi  e
quantitativi ottenuti e, per i  servizi  a  carattere  produttivo,  i
ricavi. 
 
4. La verifica dell'efficacia, dell'efficienza, e della  economicita'
dell'azione amministrativa e' svolta rapportando le risorse acquisite
ed i costi dei servizi, ove possibile per unita' di prodotto, ai dati
risultanti dal rapporto annuale sui parametri gestionali dei  servizi
degli enti locali di cui all'articolo 228, comma 7.