Art. 157.

                     (Fondi speciali e tabelle)

   1. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo
11-bis  della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 6
della  legge  23  agosto  1988,  n.  362,  per  il  finanziamento dei
provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel
triennio  2001-2003,  restano  determinati,  per  ciascuno degli anni
2001,  2002  e  2003,  nelle  misure  indicate  nelle  tabelle A e B,
allegate  alla  presente legge, rispettivamente per il fondo speciale
destinato  alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle
spese in conto capitale.
   2.  Le  dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del
bilancio  2001  e  triennale 2001-2003, in relazione a leggi di spesa
permanente la cui quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria,
sono indicate nella tabella C allegata alla presente legge.
   3.  Ai  sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5
agosto 1978, n. 468, come sostituita dall'articolo 2, comma 16, della
legge  25  giugno  1999.  n.  208,  gli  stanziamenti di spesa per il
rifinanziamento   di  norme  che  prevedono  interventi  di  sostegno
dell'economia  classificati  fra  le  spese in conto capitale restano
determinati,  per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, nelle misure
indicate nella tabella D allegata alla presente legge.
   4. Ai termini dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 5
agosto  1978,  n.  468, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi
indicate  nella  Tabella  E allegata alla presente legge sono ridotte
degli importi determinati nella medesima Tabella.
   5.  Gli  importi  da  iscrivere  in  bilancio  in  relazione  alle
autorizzazioni  di  spesa  recate  da  leggi  a carattere pluriennale
restano determinati, per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, nelle
misure indicate nella tabella F allegata alla presente legge.
   6. A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate
da  leggi  a carattere pluriennale, riportate nella tabella di cui al
comma  5,  le  amministrazioni  e  gli enti pubblici possono assumere
impegni  nell'anno  2001,  a  carico  di  esercizi  futuri nei limiti
massimi   di   impegnabilita'   indicati  per  ciascuna  disposizione
legislativa  in  apposita  colonna della stessa tabella, ivi compresi
gli  impegni  gia'  assunti  nei  precedenti  esercizi a valere sulle
autorizzazioni medesime.
 
          Note all'art. 157:
              - Il testo dell'art. 11-bis della legge n. 468 del 1978
          (Riforma  di  alcune  norme  di contabilita' generale dello
          Stato in materia di bilancio), e' il seguente:
              "Art.   11-bis   (Fondi   speciali).   -  1.  La  legge
          finanziaria in apposita norma prevede gli importi dei fondi
          speciali    destinati   alla   copertura   finanziaria   di
          provvedimenti  legislativi  che  si prevede siano approvati
          nel  corso  degli esercizi finanziari compresi nel bilancio
          pluriennale  ed  in  particolare  di  quelli  correlati  al
          perseguimento    degli    obiettivi    del   documento   di
          programmazione  finanziaria  deliberato  dal Parlamento. In
          tabelle  allegate  alla  legge  finanziaria  sono indicate,
          distintamente per la parte corrente e per la parte in conto
          capitale,  le  somme  destinate alla copertura dei predetti
          provvedimenti  legislativi  ripartiti  per  Ministeri e per
          programmi.  Nella  relazione  illustrativa  del  disegno di
          legge  finanziaria,  con  apposite  note,  sono  indicati i
          singoli   provvedimenti   legislativi   che   motivano   lo
          stanziamento proposto per ciascun Ministero e per i singoli
          programmi.  I  fondi speciali di cui al presente comma sono
          iscritti nello stato di previsione del Ministero del tesoro
          in  appositi  capitoli  la  cui  riduzione,  ai  fini della
          integrazione per competenza e cassa di capitoli esistenti o
          di nuovi capitoli, puo' avvenire solo dopo la pubblicazione
          dei provvedimenti legislativi che li utilizzano.
              2.  Gli  importi  previsti  nei fondi di cui al comma l
          rappresentano il saldo fra accantonamenti di segno positivo
          per  nuove  o maggiori  spese  o  riduzioni  di  entrate  e
          accantonamenti  di  segno negativo per riduzioni di spese o
          incremento di entrate. Gli accantonamenti di segno negativo
          sono  collegati mediante apposizione della medesima lettera
          alfabetica,  ad uno o piu' accantonamenti di segno positivo
          o  parte  di  essi,  la cui utilizzazione resta subordinata
          all'entrata   in   vigore   del  provvedimento  legislativo
          relativo al corrispondente accantonamento di segno negativo
          e  comunque  nei limiti della minore spesa o delle maggiori
          entrate   da   essi   previsti   per  ciascuno  degli  anni
          considerati.  A seguito dell'approvazione dei provvedimenti
          legislativi   relativi   ad  accantonamenti  negativi,  con
          decreto  del  Ministro del tesoro, gli importi derivanti da
          riduzioni  di  spesa  o  incrementi di entrata sono portati
          rispettivamente  in  diminuzione  ai pertinenti capitoli di
          spesa   ovvero  in  aumento  dell'entrata  del  bilancio  e
          correlativamente  assegnati  in  aumento alle datazioni dei
          fondi di cui al comma 1.
              3.  Gli accantonamenti di segno negativo possono essere
          previsti  solo nel caso in cui i corrispondenti progetti di
          legge siano stati presentati alle Camere.
              4.  Le  quote dei fondi di cui al presente articolo non
          possono  essere  utilizzate  per  destinazioni  diverse  da
          quelle  previste  nelle  relative  tabelle per la copertura
          finanziaria  di  provvedimenti  adottati ai sensi dell'art.
          77,  secondo  comma,  della  Costituzione,  salvo  che essi
          riguardino  spese  di  primo  intervento  per  fronteggiare
          calamita'  naturali  o improrogabili esigenze connesse alla
          tutela  della sicurezza del Paese o situazioni di emergenza
          economico-finanziaria.
              5.  Le quote dei fondi speciali di parte corrente e, se
          non  corrispondono a progetti di legge gia' approvati da un
          ramo  del  Parlamento,  di  quelli  di  parte  capitale non
          utilizzate  entro  l'anno  cui si riferiscono costituiscono
          economie  di  bilancio. Nel caso di spese corrispondenti ad
          obblighi  internazionali  ovvero ad obbligazioni risultanti
          dai  contratti  o  dai  provvedimenti  di  cui  al comma 3,
          lettera h), dell'art. 11, la copertura finanziaria prevista
          per  il  primo  anno  resta valida anche dopo il termine di
          scadenza  dell'esercizio  a  cui  si  riferisce  purche' il
          provvedimento  risulti  presentato alle Camere entro l'anno
          ed  entri  in vigore entro il termine di scadenza dell'anno
          successivo.  Le  economie di spesa da utilizzare a tal fine
          nell'esercizio   successivo  formano  oggetto  di  appositi
          elenchi  trasmessi  alle  Camere  a  cura  del Ministro del
          tesoro  entro il 25 gennaio; detti elenchi vengono allegati
          al  conto consuntivo del Ministero del tesoro. In tal caso,
          le nuove o maggiori spese derivanti dal perfezionamento dei
          relativi  provvedimenti  legislativi sono comunque iscritte
          nel  bilancio dell'esercizio nel corso del quale entrano in
          vigore i provvedimenti stessi e sono portate in aumento dei
          limiti   dei  saldi  previsti  dal  comma  3,  lettera  b),
          dell'art. 11".
              - Il titolo della legge n. 362 del 1988 e' il seguente:
          "Nuove norme in materia di bilancio e di contabilita' dello
          Stato".
              -  Il  testo  dell'art.  11, comma 3, lettera f), della
          legge   n.  468  del  1978  (Riforma  di  alcune  norme  di
          contabilita'  generale dello Stato in materia di bilancio),
          e' il seguente:
              "3.  La  legge  finanziaria non puo' contenere norme di
          delega  o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio.
          Essa   contiene  esclusivamente  norme  tese  a  realizzare
          effetti   finanziari   con   decorrenza   dal   primo  anno
          considerato nel bilancio pluriennale e in particolare;
                a) - e) (omissis);
                f)  gli  stanziamenti  di spesa, in apposita tabella,
          per  il  rifinanziamento, per non piu' di un anno, di norme
          vigenti  classificate  tra le spese in conto capitale e per
          le   quali   nell'ultimo   esercizio   sia   previsto   uno
          stanziamento di competenza, nonche' per il rifinanziamento,
          qualora  la  legge  lo  preveda,  per uno o piu' degli anni
          considerati  dal bilancio pluriennale, di norme vigenti che
          prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati
          tra le spese in conto capitale".
              - Il titolo della legge n. 208 del 1999 e' il seguente:
          "Disposizioni in materia finanziaria e contabile".
              -  Il  testo  dell'art.  11, comma 3, lettera e), della
          legge   n.  468  del  1978  (Riforma  di  alcune  norme  di
          contabilita'  generale  dello Stato in materia di bilancio)
          e' il seguente:
              "3.  La  legge  finanziaria non puo' contenere norme di
          delega  o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio.
          Essa   contiene  esclusivamente  norme  tese  a  realizzare
          effetti   finanziari   con   decorrenza   dal   primo  anno
          considerato nel bilancio pluriennale e in particolare:
                a) - d) (omissis);
                e)  la  determinazione,  in  apposita  tabella, delle
          riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio
          pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa".