Art. 77 
                      (Casi di semplificazione) 
 
   1. Il presente capo individua modalita' semplificate  utilizzabili
dai soggetti di cui al comma 2: 
   a) per informare l'interessato  relativamente  ai  dati  personali
raccolti presso il medesimo interessato  o  presso  terzi,  ai  sensi
dell'articolo 13, commi 1 e 4; 
   b) per manifestare il consenso al trattamento dei  dati  personali
nei casi in cui cio' e' richiesto ai sensi dell'articolo 76; 
   c) per il trattamento dei dati personali. 
 
  2. Le modalita' semplificate di cui al comma 1 sono applicabili: 
   a) dagli organismi sanitari pubblici; 
   b) dagli altri organismi privati e dagli esercenti le  professioni
sanitarie; 
   c) dagli altri soggetti pubblici indicati nell'articolo 80.