Art. 78 
    (Informativa del medico di medicina generale o del pediatra) 
 
   1. Il medico di medicina generale o il pediatra di  libera  scelta
informano  l'interessato  relativamente  al  trattamento   dei   dati
personali,  in  forma  chiara   e   tale   da   rendere   agevolmente
comprensibili gli elementi indicati nell'articolo 13, comma 1. 
   2.  L'informativa  puo'  essere   fornita   per   il   complessivo
trattamento  dei  dati  personali   necessario   per   attivita'   di
prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, svolte dal medico o dal
pediatra  a   tutela   della   salute   o   dell'incolumita'   fisica
dell'interessato, su richiesta  dello  stesso  o  di  cui  questi  e'
informato in quanto effettuate nel suo interesse. 
   3.  L'informativa  puo'  riguardare,  altresi',   dati   personali
eventualmente raccolti presso terzi, ed  e'  fornita  preferibilmente
per iscritto, anche attraverso carte tascabili con eventuali allegati
pieghevoli, includendo almeno gli elementi indicati  dal  Garante  ai
sensi  dell'articolo  13,  comma  3,  eventualmente  integrati  anche
oralmente in relazione a particolari caratteristiche del trattamento. 
   4. L'informativa, se non e' diversamente specificato dal medico  o
dal pediatra, riguarda anche  il  trattamento  di  dati  correlato  a
quello effettuato dal medico di medicina generale o dal  pediatra  di
libera scelta, effettuato da un professionista o da  altro  soggetto,
parimenti individuabile in base alla prestazione richiesta, che: 
   a) sostituisce temporaneamente il medico o il pediatra; 
   b) fornisce una prestazione specialistica su richiesta del  medico
e del pediatra; 
   c) puo' trattare lecitamente i dati  nell'ambito  di  un'attivita'
professionale prestata in forma associata; 
   d) fornisce farmaci prescritti; 
   e) comunica dati personali al medico  o  pediatra  in  conformita'
alla disciplina applicabile. 
 
   5. L'informativa resa ai sensi  del  presente  articolo  evidenzia
analiticamente eventuali trattamenti di dati personali che presentano
rischi specifici per i diritti e le  liberta'  fondamentali,  nonche'
per  la  dignita'  dell'interessato,  in  particolare  in   caso   di
trattamenti effettuati: 
   a) per scopi  scientifici,  anche  di  ricerca  scientifica  e  di
sperimentazione clinica controllata  di  medicinali,  in  conformita'
alle leggi e ai regolamenti, ponendo in particolare evidenza  che  il
consenso, ove richiesto, e' manifestato liberamente; 
   b) nell'ambito della teleassistenza o telemedicina; 
   c) per fornire altri beni o servizi all'interessato attraverso una
rete di comunicazione elettronica.