Art. 80 
          (Informativa da parte di altri soggetti pubblici) 
 
   1. Oltre a quanto previsto  dall'articolo  79,  possono  avvalersi
della facolta' di fornire un'unica informativa per una pluralita'  di
trattamenti di dati effettuati, a  fini  amministrativi  e  in  tempi
diversi, rispetto a  dati  raccolti  presso  l'interessato  e  presso
terzi, i competenti servizi o strutture di soggetti pubblici operanti
in ambito sanitario o della prevenzione e sicurezza del lavoro. 
   2. L'informativa di cui al comma 1 e'  integrata  con  appositi  e
idonei cartelli ed avvisi agevolmente visibili al pubblico, affissi e
diffusi anche nell'ambito di pubblicazioni istituzionali  e  mediante
reti di comunicazione elettronica, in particolare per quanto riguarda
attivita' amministrative di  rilevante  interesse  pubblico  che  non
richiedono il consenso degli interessati.