Art. 81 
                     (Prestazione del consenso) 
 
   1. Il consenso al trattamento dei dati idonei a rivelare lo  stato
di salute, nei casi in cui e' necessario ai sensi del presente codice
o di  altra  disposizione  di  legge,  puo'  essere  manifestato  con
un'unica dichiarazione, anche oralmente. In tal caso il  consenso  e'
documentato,  anziche'  con  atto   scritto   dell'interessato,   con
annotazione dell'esercente la professione sanitaria o  dell'organismo
sanitario pubblico, riferita al trattamento di dati effettuato da uno
o piu' soggetti e all'informativa all'interessato, nei modi  indicati
negli articoli 78, 79 e 80. 
   2. Quando il medico o il pediatra fornisce l'informativa per conto
di piu' professionisti ai sensi  dell'articolo  78,  comma  4,  oltre
quanto previsto dal comma 1,  il  consenso  e'  reso  conoscibile  ai
medesimi professionisti  con  adeguate  modalita',  anche  attraverso
menzione, annotazione o apposizione di un bollino o tagliando su  una
carta elettronica o sulla tessera sanitaria, contenente  un  richiamo
al  medesimo  articolo  78,  comma  4,  e  alle   eventuali   diverse
specificazioni apposte all'informativa ai sensi del medesimo comma.