Art. 83
Altre misure per il rispetto dei diritti degli interessati
1. I soggetti di cui agli articoli 78, 79 e 80 adottano idonee
misure per garantire, nell'organizzazione delle prestazioni e dei
servizi, il rispetto dei diritti, delle liberta' fondamentali e della
dignita' degli interessati, nonche' del segreto professionale, fermo
restando quanto previsto dalle leggi e dai regolamenti in materia di
modalita' di trattamento dei dati sensibili e di misure minime di
sicurezza.
2. Le misure di cui al comma 1 comprendono, in particolare:
a) soluzioni volte a rispettare, in relazione a prestazioni
sanitarie o ad adempimenti amministrativi preceduti da un periodo di
attesa all'interno di strutture, un ordine di precedenza e di
chiamata degli interessati prescindendo dalla loro individuazione
nominativa;
b) l'istituzione di appropriate distanze di cortesia, tenendo
conto dell'eventuale uso di apparati vocali o di barriere;
c) soluzioni tali da prevenire, durante colloqui, l'indebita
conoscenza da parte di terzi di informazioni idonee a rivelare lo
stato di salute;
d) cautele volte ad evitare che le prestazioni sanitarie, ivi
compresa l'eventuale documentazione di anamnesi, avvenga in
situazioni di promiscuita' derivanti dalle modalita' o dai locali
prescelti;
e) il rispetto della dignita' dell'interessato in occasione della
prestazione medica e in ogni operazione di trattamento dei dati;
f) la previsione di opportuni accorgimenti volti ad assicurare
che, ove necessario, possa essere data correttamente notizia o
conferma anche telefonica, ai soli terzi legittimati, di una
prestazione di pronto soccorso;
g) la formale previsione, in conformita' agli ordinamenti interni
delle strutture ospedaliere e territoriali, di adeguate modalita' per
informare i terzi legittimati in occasione di visite sulla
dislocazione degli interessati nell'ambito dei reparti, informandone
previamente gli interessati e rispettando eventuali loro contrarie
manifestazioni legittime di volonta';
h) la messa in atto di procedure, anche di formazione del
personale, dirette a prevenire nei confronti di estranei un'esplicita
correlazione tra l'interessato e reparti o strutture, indicativa
dell'esistenza di un particolare stato di salute;
i) la sottoposizione degli incaricati che non sono tenuti per
legge al segreto professionale a regole di condotta analoghe al
segreto professionale.