Art. 84 
               (Comunicazione di dati all'interessato) 
 
   1. I dati personali idonei a rivelare lo stato di  salute  possono
essere resi noti all'interessato o ai soggetti  di  cui  all'articolo
82, comma 2,  lettera  a),  da  parte  di  esercenti  le  professioni
sanitarie ed organismi sanitari, solo per il  tramite  di  un  medico
designato dall'interessato o dal titolare. Il presente comma  non  si
applica in riferimento ai dati personali forniti  in  precedenza  dal
medesimo interessato. 
   2. Il titolare o il responsabile possono autorizzare per  iscritto
esercenti  le  professioni  sanitarie   diversi   dai   medici,   che
nell'esercizio dei propri compiti intrattengono rapporti diretti  con
i pazienti e sono incaricati di  trattare  dati  personali  idonei  a
rivelare  lo  stato  di  salute,  a  rendere  noti  i  medesimi  dati
all'interessato o ai  soggetti  di  cui  all'articolo  82,  comma  2,
lettera a). L'atto di  incarico  individua  appropriate  modalita'  e
cautele rapportate al contesto nel quale e' effettuato il trattamento
di dati.