Articolo 148 
                    Commissione per il paesaggio 
 
  1. Entro un anno dall'entrata in  vigore  del  presente  codice  le
regioni promuovono l'istituzione della commissione per  il  paesaggio
presso gli enti locali ai quali  sono  attribuite  le  competenze  in
materia di autorizzazione paesaggistica. 
  2. La  commissione  e'  composta  da  soggetti  con  particolare  e
qualificata esperienza nella tutela del paesaggio. 
  3. La commissione esprime  il  parere  obbligatorio  in  merito  al
rilascio delle autorizzazioni previste dagli articoli 146, 147 e 159. 
  4.  Le  regioni  e  il  Ministero  possono  stipulare  accordi  che
prevedano le modalita' di partecipazione del Ministero alle attivita'
della commissione per il paesaggio. In tal caso,  il  parere  di  cui
all'articolo 146, comma 7, e' espresso  in  quella  sede  secondo  le
modalita' stabilite nell'accordo, ferma  restando  l'applicazione  di
quanto previsto dall'articolo 146, commi 10, 11 e 12.