Art. 103.
                             Definizioni
  1. Ai fini del presente titolo si intende per:
    a) prodotto    sicuro:    qualsiasi   prodotto,   come   definito
all'articolo 3,  comma 1,  lettera e),  che,  in  condizioni  di  uso
normali  o  ragionevolmente prevedibili, compresa la durata e, se del
caso,  la  messa  in servizio, l'installazione e la manutenzione, non
presenti  alcun  rischio  oppure  presenti  unicamente rischi minimi,
compatibili  con  l'impiego  del  prodotto  e considerati accettabili
nell'osservanza  di un livello elevato di tutela della salute e della
sicurezza  delle  persone  in  funzione, in particolare, dei seguenti
elementi:
      1)  delle  caratteristiche  del prodotto, in particolare la sua
composizione,  il  suo imballaggio, le modalita' del suo assemblaggio
e, se del caso, della sua installazione e manutenzione;
      2)  dell'effetto  del  prodotto  su altri prodotti, qualora sia
ragionevolmente prevedibile l'utilizzazione del primo con i secondi;
      3)  della  presentazione del prodotto, della sua etichettatura,
delle  eventuali  avvertenze  e  istruzioni  per  il suo uso e la sua
eliminazione,  nonche'  di qualsiasi altra indicazione o informazione
relativa al prodotto;
      4)  delle categorie di consumatori che si trovano in condizione
di rischio nell'utilizzazione del prodotto, in particolare dei minori
e degli anziani;
    b) prodotto  pericoloso: qualsiasi prodotto che non risponda alla
definizione di prodotto sicuro di cui alla lettera a);
    c) rischio  grave:  qualsiasi rischio grave compreso quello i cui
effetti  non  sono immediati, che richiede un intervento rapido delle
autorita' pubbliche;
    d) produttore:   il  fabbricante  del  prodotto  stabilito  nella
Comunita'  e qualsiasi altra persona che si presenti come fabbricante
apponendo sul prodotto il proprio nome, il proprio marchio o un altro
segno  distintivo,  o  colui  che  rimette  a  nuovo  il prodotto; il
rappresentante del fabbricante se quest'ultimo non e' stabilito nella
Comunita'  o,  qualora  non  vi sia un rappresentante stabilito nella
Comunita',   l'importatore   del   prodotto;   gli   altri  operatori
professionali della catena di commercializzazione nella misura in cui
la  loro  attivita' possa incidere sulle caratteristiche di sicurezza
dei prodotti;
    e) distributore:  qualsiasi  operatore professionale della catena
di   commercializzazione,   la   cui   attivita'   non  incide  sulle
caratteristiche di sicurezza dei prodotti;
    f) richiamo:  le  misure  volte ad ottenere la restituzione di un
prodotto  pericoloso  che  il  fabbricante  o il distributore ha gia'
fornito o reso disponibile ai consumatori;
    g) ritiro:  qualsiasi  misura volta a impedire la distribuzione e
l'esposizione  di  un  prodotto pericoloso, nonche' la sua offerta al
consumatore.
  2. La possibilita' di raggiungere un livello di sicurezza superiore
o  di  procurarsi altri prodotti che presentano un rischio minore non
costituisce  un  motivo  sufficiente per considerare un prodotto come
non sicuro o pericoloso.