Art. 104.
             Obblighi del produttore e del distributore
  1. Il produttore immette sul mercato solo prodotti sicuri.
  2.  Il  produttore  fornisce  al  consumatore tutte le informazioni
utili  alla  valutazione  e  alla  prevenzione  dei  rischi derivanti
dall'uso  normale  o ragionevolmente prevedibile del prodotto, se non
sono  immediatamente  percettibili  senza adeguate avvertenze, e alla
prevenzione  contro  detti rischi. La presenza di tali avvertenze non
esenta,  comunque,  dal  rispetto  degli  altri obblighi previsti nel
presente titolo.
  3.  Il  produttore  adotta  misure  proporzionate in funzione delle
caratteristiche del prodotto fornito per consentire al consumatore di
essere  informato  sui rischi connessi al suo uso e per intraprendere
le  iniziative  opportune per evitare tali rischi, compresi il ritiro
del prodotto dal mercato, il richiamo e l'informazione appropriata ed
efficace dei consumatori.
  4. Le misure di cui al comma 3 comprendono:
    a) l'indicazione  in  base  al  prodotto  o  al  suo imballaggio,
dell'identita' e degli estremi del produttore; il riferimento al tipo
di  prodotto  o,  eventualmente,  alla  partita di prodotti di cui fa
parte,  salva  l'omissione  di  tale  indicazione nei casi in cui sia
giustificata;
    b) i  controlli a campione sui prodotti commercializzati, l'esame
dei  reclami  e,  se del caso, la tenuta di un registro degli stessi,
nonche' l'informazione ai distributori in merito a tale sorveglianza.
  5.   Le  misure  di  ritiro,  di  richiamo  e  di  informazione  al
consumatore, previste al comma 3, hanno luogo su base volontaria o su
richiesta  delle  competenti  autorita' a norma dell'articolo 107. Il
richiamo  interviene  quando  altre  azioni  non  siano sufficienti a
prevenire  i rischi del caso, ovvero quando i produttori lo ritengano
necessario   o   vi   siano   tenuti   in   seguito  a  provvedimenti
dell'autorita' competente.
  6.  Il  distributore  deve agire con diligenza nell'esercizio della
sua attivita' per contribuire a garantire l'immissione sul mercato di
prodotti sicuri; in particolare e' tenuto:
    a) a  non  fornire  prodotti  di  cui  conosce  o  avrebbe dovuto
conoscere  la pericolosita' in base alle informazioni in suo possesso
e nella sua qualita' di operatore professionale;
    b) a  partecipare  al controllo di sicurezza del prodotto immesso
sul  mercato,  trasmettendo  le informazioni concernenti i rischi del
prodotto  al  produttore e alle autorita' competenti per le azioni di
rispettiva competenza;
    c) a  collaborare  alle azioni intraprese di cui alla lettera b),
conservando  e  fornendo  la  documentazione  idonea  a  rintracciare
l'origine  dei  prodotti  per  un periodo di dieci anni dalla data di
cessione al consumatore finale.
  7. Qualora i produttori e i distributori sappiano o debbano sapere,
sulla  base delle informazioni in loro possesso e in quanto operatori
professionali,  che  un  prodotto  da  loro  immesso  sul  mercato  o
altrimenti  fornito al consumatore presenta per il consumatore stesso
rischi  incompatibili  con l'obbligo generale di sicurezza, informano
immediatamente     le     amministrazioni    competenti,    di    cui
all'articolo 106,   comma 1,  precisando  le  azioni  intraprese  per
prevenire i rischi per i consumatori.
  8. In caso di rischio grave, le informazioni da fornire comprendono
almeno:
    a) elementi  specifici che consentano una precisa identificazione
del prodotto o del lotto di prodotti in questione;
    b) una  descrizione  completa del rischio presentato dai prodotti
interessati;
    c) tutte   le   informazioni   disponibili   che   consentono  di
rintracciare il prodotto;
    d) una  descrizione  dei  provvedimenti  adottati per prevenire i
rischi per i consumatori.
  9. Nei limiti delle rispettive attivita', produttori e distributori
collaborano   con   le  Autorita'  competenti,  ove  richiesto  dalle
medesime,  in  ordine  alle  azioni  intraprese  per evitare i rischi
presentati dai prodotti che essi forniscono o hanno fornito.