Art. 105.
               Presunzione e valutazione di sicurezza
  1.   In   mancanza   di  specifiche  disposizioni  comunitarie  che
disciplinano  gli aspetti di sicurezza, un prodotto si presume sicuro
quando  e'  conforme  alla legislazione vigente nello Stato membro in
cui  il  prodotto  stesso  e'  commercializzato  e con riferimento ai
requisiti cui deve rispondere sul piano sanitario e della sicurezza.
  2.  Si  presume  che  un prodotto sia sicuro, per quanto concerne i
rischi   e  le  categorie  di  rischi  disciplinati  dalla  normativa
nazionale,  quando  e'  conforme alle norme nazionali non cogenti che
recepiscono  le norme europee i cui riferimenti sono stati pubblicati
dalla  Commissione  europea  nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee  a  norma  dell'articolo 4  della  direttiva  2001/95/CE, del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001.
  3.  In  assenza delle norme di cui ai commi 1 e 2, la sicurezza del
prodotto  e'  valutata  in  base alle norme nazionali non cogenti che
recepiscono norme europee, alle norme in vigore nello Stato membro in
cui  il  prodotto  e'  commercializzato,  alle  raccomandazioni della
Commissione  europea relative ad orientamenti sulla valutazione della
sicurezza  dei  prodotti,  ai  codici di buona condotta in materia di
sicurezza  vigenti  nel  settore  interessato,  agli ultimi ritrovati
della  tecnica,  al  livello  di  sicurezza che i consumatori possono
ragionevolmente attendersi.
  4.  Fatte  salve  le  disposizioni  di  cui  ai  commi 1, 2 e 3, le
Autorita'  competenti  adottano  le  misure necessarie per limitare o
impedire  l'immissione sul mercato o chiedere il ritiro o il richiamo
dal  mercato  del  prodotto,  se  questo  si  rivela,  nonostante  la
conformita', pericoloso per la salute e la sicurezza del consumatore.
 
          Note all'art. 105:
              -  La  direttiva  3 dicembre  2001 n. 95 del Parlamento
          europeo  e  del  Consiglio relativa alla sicurezza generale
          dei  prodotti pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Comunita'
          europea del 15 gennaio 2002, n. L 11.