Art. 108.
                      Disposizioni procedurali

  1.  Il provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 107 che limita
l'immissione  sul  mercato di un prodotto o ne dispone il ritiro o il
richiamo,  deve  essere adeguatamente motivato, con l'indicazione dei
termini  e  delle  Autorita'  competenti cui e' possibile ricorrere e
deve essere notificato entro sette giorni dall'adozione.
  2. Fatti salvi i casi di grave o immediato pericolo per la salute o
per  la  pubblica  o  privata  incolumita', prima dell'adozione delle
misure  di  cui  all'articolo 107, commi 2 e 3, agli interessati deve
essere   consentito   di   partecipare  alla  fase  del  procedimento
amministrativo  e  di  presenziare  agli  accertamenti  riguardanti i
propri  prodotti,  in  base  agli articoli 7 e seguenti della legge 7
agosto   1990,  n.  241;  in  particolare,  gli  interessati  possono
presentare all'Autorita' competente osservazioni scritte e documenti.
  3. Gli interessati possono presentare osservazioni scritte anche in
seguito  all'emanazione  del  provvedimento,  anche  quando,  a causa
dell'urgenza  della  misura da adottare, non hanno potuto partecipare
al procedimento.