Art. 112.
                              Sanzioni
  1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, il produttore o
il  distributore  che  immette  sul  mercato  prodotti  pericolosi in
violazione  del divieto di cui all'articolo 107, comma 2, lettera e),
e'  punito  con  l'arresto  da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da
10.000 euro a 50.000 euro.
  2.  Salvo  che il fatto costituisca piu' grave reato, il produttore
che  immette sul mercato prodotti pericolosi, e' punito con l'arresto
fino ad un anno e con l'ammenda da 10.000 euro a 50.000 euro.
  3. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, il produttore o
il  distributore  che  non ottempera ai provvedimenti emanati a norma
dell'articolo 107,  comma 2,  lettere b),  numeri  1)  e 2), c) e d),
numeri 1) e 2), e' punito con l'ammenda da 10.000 euro a 25.000 euro.
  4.  Il  produttore  o  il  distributore  che non assicura la dovuta
collaborazione  ai  fini  dello  svolgimento  delle  attivita' di cui
all'articolo 107,  comma 2,  lettera a),  e'  soggetto  alla sanzione
amministrativa da 2.500 euro a 40.000 euro.
  5. Salvo che il fatto costituisca reato, il produttore che violi le
disposizioni  di cui all'articolo 104, commi 2, 3, 5, 7, 8 e 9, ed il
distributore  che  violi le disposizioni di cui al medesimo art. 104,
commi 6,  7,  8  e  9,  sono  soggetti ad una sanzione amministrativa
compresa fra 1.500 euro e 30.000 euro.