Art. 113.
                               Rinvio
  1.  Sono  fatte  salve  le  specifiche  norme  di  settore che, con
riferimento   a  particolari  categorie  merceologiche,  obbligano  a
specifici standard di sicurezza.
  2.  Sono  fatte  salve le disposizioni regionali che disciplinano i
controlli di competenza.