Art. 195. 
 Disciplina comune applicabile ai contratti nel settore della difesa 
 
  1. Ai contratti di cui al presente capo si  applicano,  oltre  alle
norme di cui all'articolo 196, le disposizioni: 
    - della parte I  (principi  e  disposizioni  comuni  e  contratti
esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione del codice); 
    - della parte II, titolo III, capo I  (programmazione,  direzione
ed esecuzione dei lavori); 
    - della parte II, titolo III,  capo  II  (concessione  di  lavori
pubblici); 
    - della parte II, titolo III, capo III (promotore  finanziario  e
societa' di progetto); 
    - della parte IV (contenzioso); 
    -  della  parte  V  (disposizioni  di  coordinamento,  finali   e
transitorie). 
  2. Si applicano inoltre, in quanto non  derogate,  le  disposizioni
del titolo I (contratti di rilevanza comunitaria) ovvero  del  titolo
II (contratti sotto soglia comunitaria)  della  parte  II  (contratti
pubblici relativi a lavori, servizi, forniture nei settori ordinari),
a seconda che l'importo dei lavori sia pari o superiore  alla  soglia
di cui all'articolo 28, ovvero inferiore.