Art. 196 
    Disciplina speciale per gli appalti nel settore della difesa 
(articoli 7 e 10, direttiva 2004/18;  articoli  3,  comma  7-bis;  7,
comma 2; 14, comma 11; 17, comma 5; 24, comma 6, legge  n.  109/1994;
art. 5, comma 1-ter, decreto-legge n. 79/1997, conv. nella  legge  n.
   140/1997; decreto del Presidente della Repubblica n. 170/2005) 
 
  1. Entro un anno dalla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
codice,  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  ai   sensi
dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  su
proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti e  con  il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici,  e
il Consiglio di Stato che si pronuncia  entro  quarantacinque  giorni
dalla richiesta, e' adottato apposito regolamento, in armonia con  il
presente  codice,  per  la  disciplina  delle  attivita'  del   Genio
militare, in  relazione  ai  lavori,  ai  servizi  e  alle  forniture
connessi alle esigenze della difesa militare,  e  per  la  disciplina
attuativa dell'articolo 17. Si applica il comma 5 dell'articolo 5. Il
regolamento disciplina altresi' gli interventi da eseguire in  Italia
e all'estero per effetto di accordi internazionali,  multilaterali  o
bilaterali. 
  2. Con decreti del Ministro della difesa  possono  essere  adottati
capitolati in materia di forniture e  servizi,  contenenti  norme  di
dettaglio e tecniche relative ai contratti di competenza, nonche'  un
capitolato generale  relativo  ai  lavori  del  genio  militare,  nel
rispetto del presente codice e del regolamento di  cui  al  comma  1.
Tali capitolati, menzionati nel bando  o  nell'invito,  costituiscono
parte integrante del contratto. 
  3. Fatte salve le norme di cui all'articolo 28 comma 1, lettera a),
e lettere b.2) e c),  per  gli  appalti  pubblici  di  forniture  del
Ministero della difesa di rilevanza comunitaria il valore stimato  al
netto dell'imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) e' pari  o  superiore
alle soglie seguenti: 
    - 137.000 euro per gli appalti pubblici di forniture  aggiudicati
dal Ministero della difesa, aventi ad oggetto i  prodotti  menzionati
nell'allegato V; 
    - 211.000 euro per gli appalti pubblici di forniture  aggiudicati
dal Ministero della difesa, aventi ad oggetto prodotti non menzionati
nell'allegato V. 
  4. In deroga all'articolo 10, l'amministrazione  della  difesa,  in
considerazione della struttura gerarchica dei propri organi  tecnici,
in luogo di un unico responsabile del procedimento puo'  nominare  un
responsabile del procedimento per ogni singola  fase  di  svolgimento
del processo attuativo: progettazione, affidamento ed esecuzione.  Il
responsabile unico del procedimento, ovvero i  responsabili  di  ogni
singola fase, sono  tecnici  individuati  nell'ambito  del  Ministero
della difesa. 
  5. I programmi triennali e gli elenchi annuali dei contratti  della
difesa sono redatti con le modalita' di cui all'articolo  128,  comma
11. Detti programmi ed elenchi sono  trasmessi  con  omissione  delle
parti relative ai contratti esclusi di cui agli articoli 16, 17,  18,
per la pubblicita' di cui al citato articolo 128, comma 11. 
  6. Il regolamento di cui al comma 1  indica  i  soggetti  abilitati
alla firma dei progetti. 
  7. Il regolamento di cui al comma 1 disciplina i lavori, i  servizi
e le forniture in economia del Ministero della difesa. Fino alla  sua
entrata in vigore, si applicano le norme vigenti in  materia.  Per  i
lavori in economia che vengono eseguiti a mezzo delle  truppe  e  dei
reparti del Genio militare, non si applicano i limiti di  importo  di
cui all'articolo 125, comma 5. 
  8. Per gli acquisti eseguiti all'estero dall'amministrazione  della
difesa, relativi a macchinari, strumenti e oggetti di precisione, che
possono essere forniti,  con  i  requisiti  tecnici  e  il  grado  di
perfezione richiesti,  soltanto  da  operatori  economici  stranieri,
possono essere concesse anticipazioni di importo non superiore ad  un
terzo  dell'importo  complessivo  del  prezzo  contrattuale,   previa
costituzione  di  idonea  garanzia,  che   sara'   disciplinata   dal
regolamento di cui al comma 1. 
 
          Nota all'art. 196: 
              - Per l'art. 17, comma 1, della legge 23  agosto  1988,
          n. 400, vedi note all'art. 5.