Art. 151.
                      Ordine delle demolizioni

  1.  I  lavori  di  demolizione  devono  procedere con cautela e con
ordine, devono essere eseguiti sotto la sorveglianza di un preposto e
condotti in maniera da non pregiudicare la stabilita' delle strutture
portanti o di collegamento e di quelle eventuali adiacenti.
  2.  La  successione dei lavori deve risultare da apposito programma
contenuto  nel  POS,  tenendo  conto  di quanto indicato nel PSC, ove
previsto,  che  deve  essere  tenuto  a  disposizione degli organi di
vigilanza.