Art. 153.
             Convogliamento del materiale di demolizione

  1.  Il  materiale di demolizione non deve essere gettato dall'alto,
ma  deve essere trasportato oppure convogliato in appositi canali, il
cui  estremo  inferiore non deve risultare ad altezza maggiore di due
metri dal livello del piano di raccolta.
  2.  I  canali  suddetti  devono  essere  costruiti in modo che ogni
tronco  imbocchi nel tronco successivo; gli eventuali raccordi devono
essere adeguatamente rinforzati.
  3.  L'imboccatura  superiore  del  canale deve essere realizzata in
modo che non possano cadervi accidentalmente persone.
  4.  Ove  sia  costituito  da  elementi  pesanti  od ingombranti, il
materiale di demolizione deve essere calato a terra con mezzi idonei.
  5.  Durante i lavori di demolizione si deve provvedere a ridurre il
sollevamento  della  polvere,  irrorando  con  acqua le murature ed i
materiali di risulta.